Storicamente, ogni sport ha portato con se una certa carica di agonismo che talvolta ha determinato episodi di violenza. Il fenomeno della violenza nello sport è più antico di quella che c’è nel calcio e tra gli ultras delle curve.
Da un punto di vista normativo qualcosa è cambiato negli ultimi anni.
Alcune sostanziali modifiche si sono verificate con il cosiddetto “decreto pisanu” il quale prevede in particolare:
l'adeguamento dell’ordinamento agli obblighi europei in materia; l'estensione del divieto di accesso a manifestazioni sportive per chi si è reso colpevole di atti di violenza in occasioni sportive all'estero; l'inasprimento delle sanzioni se dal fatto di violenza deriva un danno alle persone; la reclusione da un mese a tre anni se la conseguenza della violenza è il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o cancellazione della manifestazione.
Lo stesso decreto, datato 17/08/2005, è stato convertito in Legge, la 210/2005, che prevede ulteriori restrizioni, come:
l’estensione del divieto di accesso a manifestazioni sportive (D.A.S.P.O.) per chi abbia commesso atti di violenza in occasione di eventi sportivi, anche all’estero;
l’equiparazione degli stewards ai pubblici ufficiali in relazione ai reati di violenza e resistenza.
Quel che è avvenuto durante e dopo la partita Catania-Palermo,dove ha perso la vita l’Ispettore capo della Polizia Filippo Raciti è solo in parte servito a rendere evidente tale situazione agli addetti ai lavori, inducendo le Istituzioni Pubbliche ad intervenire in modo radicale.
Ed è per questo che bisogna menzionare il Decreto Amato del febbraio 2007, convertito in Legge nell’aprile dello stesso anno, introducendo non poche modifiche:
l’adozione del c.d. D.A.S.P.O. anche nei confronti “di chi risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa della manifestazioni stesse”.
Si tratta di una previsione normativa finalizzata a tenere lontani dagli stadi soggetti che possano rendersi protagonisti di episodi di violenza. Inoltre, il D.A.S.P.O. è ora consentito anche nei confronti di chi trasgredisce al regolamento d’uso degli impianti (vale a dire, alle disposizioni in materia di accesso e di permanenza negli stadi, ivi compreso l’acquisto e il possesso di un regolare tagliando), con una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.
Infine, l’art. 3 del DL punisce il lancio o l’uso di oggetti idonei a creare pericolo per le persone (razzi, bengala, fuochi artificiali, bottiglie, petardi, bastoni, oggetti contundenti) con la reclusione da uno a quattro anni, con aumento di pena della metà se dal fatto sia derivato un danno alle persone e con aumento non individuato nel caso in cui dal fatto sia derivato un ritardo rilevante dell’inizio della partita ovvero la sua sospensione, interruzione o cancellazione.
Una cosa è certa: solo la coordinazione e l’armonia tra tutti i soggetti protagonisti del mondo del calcio (Istituzioni Pubbliche; Istituzioni Sportive; Clubs e tesserati; operatori dell’informazione) potranno garantire la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza, al fine di consentire la vittoria dello Sport e dei suoi principi tanto voluti da Pierre De Coubertin.
da Dr.Salvatore CONTI AB Channell
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