sabato 22 dicembre 2007

Novità legislative violenza negli stadi


Storicamente, ogni sport ha portato con se una certa carica di agonismo che talvolta ha determinato episodi di violenza. Il fenomeno della violenza nello sport è più antico di quella che c’è nel calcio e tra gli ultras delle curve.
Da un punto di vista normativo qualcosa è cambiato negli ultimi anni.
Alcune sostanziali modifiche si sono verificate con il cosiddetto “decreto pisanu” il quale prevede in particolare:
l'adeguamento dell’ordinamento agli obblighi europei in materia; l'estensione del divieto di accesso a manifestazioni sportive per chi si è reso colpevole di atti di violenza in occasioni sportive all'estero; l'inasprimento delle sanzioni se dal fatto di violenza deriva un danno alle persone; la reclusione da un mese a tre anni se la conseguenza della violenza è il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o cancellazione della manifestazione.
Lo stesso decreto, datato 17/08/2005, è stato convertito in Legge, la 210/2005, che prevede ulteriori restrizioni, come:
l’estensione del divieto di accesso a manifestazioni sportive (D.A.S.P.O.) per chi abbia commesso atti di violenza in occasione di eventi sportivi, anche all’estero;
l’equiparazione degli stewards ai pubblici ufficiali in relazione ai reati di violenza e resistenza.
Quel che è avvenuto durante e dopo la partita Catania-Palermo,dove ha perso la vita l’Ispettore capo della Polizia Filippo Raciti è solo in parte servito a rendere evidente tale situazione agli addetti ai lavori, inducendo le Istituzioni Pubbliche ad intervenire in modo radicale.
Ed è per questo che bisogna menzionare il Decreto Amato del febbraio 2007, convertito in Legge nell’aprile dello stesso anno, introducendo non poche modifiche:
l’adozione del c.d. D.A.S.P.O. anche nei confronti “di chi risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa della manifestazioni stesse”.
Si tratta di una previsione normativa finalizzata a tenere lontani dagli stadi soggetti che possano rendersi protagonisti di episodi di violenza. Inoltre, il D.A.S.P.O. è ora consentito anche nei confronti di chi trasgredisce al regolamento d’uso degli impianti (vale a dire, alle disposizioni in materia di accesso e di permanenza negli stadi, ivi compreso l’acquisto e il possesso di un regolare tagliando), con una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.
Infine, l’art. 3 del DL punisce il lancio o l’uso di oggetti idonei a creare pericolo per le persone (razzi, bengala, fuochi artificiali, bottiglie, petardi, bastoni, oggetti contundenti) con la reclusione da uno a quattro anni, con aumento di pena della metà se dal fatto sia derivato un danno alle persone e con aumento non individuato nel caso in cui dal fatto sia derivato un ritardo rilevante dell’inizio della partita ovvero la sua sospensione, interruzione o cancellazione.
Una cosa è certa: solo la coordinazione e l’armonia tra tutti i soggetti protagonisti del mondo del calcio (Istituzioni Pubbliche; Istituzioni Sportive; Clubs e tesserati; operatori dell’informazione) potranno garantire la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza, al fine di consentire la vittoria dello Sport e dei suoi principi tanto voluti da Pierre De Coubertin.
da Dr.Salvatore CONTI AB Channell


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