Da oggi i calciatori e i dirigenti oltre ad essere sanzionati e squalificati dall'arbitro possono vedersi inibito l'ingresso allo stadio, e quindi sul terreno di giuoco in occasione delle gare disputate dalla propria squadra di appartenenza, dal questore che in applicazione dell'art.6 della legge 401/89 consente di vietare lo stadio ai tifosi violenti, può essere applicata anche ai calciatori e dirigenti rissosi. Tutto inizia dal ricorso della procura di Caserta che si era opposta all'ordinanza del GIP del tribunale di Santa Maria di Capua Vetere. Il questore di Caserta aveva disposto il divieto di accesso allo stadio per 18 mesi ad un calciatore ed ad un dirigente della Società di 3^ Categoria Calvi Risorta, appartenente al Comitato della LND della Campania, che si erano resi protagonisti di una rissa in campo e negli spogliatoi. La III^ Sez. della Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il questore può vietare l'accesso negli stadi ( i due tesserati avranno l'obbligo di presentarsi alla stazione dei carabinieri durante le partite) e affermato che "non può ipotizzarsi una rinuncia di giurisdizione da parte dello stato in favore di federazioni sportive, data la diversità tra tutela dell'ordine pubblico e repressione di condotte contrarie alla regolamentazione sportiva". PERSONANALMENTE RITENGO CHE VIENE MENO L'AUTONOMIA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA CHE A MIO AVVISO DOVREBBE POTER RIAPRIRE IL CASO, ADEGUANDO LE SANZIONI, IN PRESENZA DI UNA CONDANNA PENALE.
E' indubbio che, in futuro, bisognerà che le federazioni tengano conto di quanto affermato dalla cassazione e prevedere un percorso che oltre a garantire l'autonomia dei regolamenti sportivi
eviti due pesi e due misure per atti di violenza fuori e dentro il campo.
Boris